Di seguito la posizione del MIT Confintesa F.P. in merito all’incontro dell’11 p.v., art. 113, incentivi per funzioni tecniche del D.Lgs. n. 502016
Al Capo del Personale Dott. Enrico Finocchi
In merito agli incentivi per le attività di progettazione e direzione dei lavori si rappresenta quanto di seguito:
l’ing. Chiovelli con la nota n. 8046 del 11.02.2015 ha affrontato la questione in merito alla ripartizione dell’ incentivo (vedasi punto 4 della stessa-allegata),-per il periodo dal 19.08.2014 al 19.04.2016 ( data di entrata in vigore del nuovo Decreto Leg.vo n. 50/2016)
Rimane irrisolto il problema per le procedure di appalto svolte dopo il 19.08.2014 data di entrata in vigore della Legge di conversione 11.08.2014 n. 114 che ha abrogato i commi 5 e 6 dell’art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ed ha introdotto all’art.93 i commi 7 bis e ter che disciplinano la nuova ripartizione del fondo incentivante. (a tutt’ oggi manca il regolamento generale per la ripartizione del fondo e conseguentemente le contrattazioni decentrate; pertanto per le opere appaltate nel periodo dal 19.08.2014 al 19.04.2016 (data dell’ entrata in vigore del nuovo Decreto) A TUTT’OGGI NON SI POSSONO PAGARE GLI INCENTIVI.
Rimane, INEQUIVOCABILMENTE, da chiarire (poiché molte amministrazioni non intendono pagare ritenendo che debba essere applicato il nuovo regolamento di ripartizione di cui all’ art. 93 c.7 bis e ter L. 114 ” mancante”), alla luce della delibera della Corte dei Conti Basilicata n. 3/2015 che per le opere in corso di esecuzione alla data del 19.08.2014 o comunque PROGRAMMATE PRIMA se si applicano le disposizioni precedenti e pertanto i commi 5 e 6 dell’art. 92 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 quindi con le contrattazioni precedentemente approvate.
Rimane URGENTEMENTE da definire il regolamento generale per la ripartizione del fondo e conseguentemente le contrattazioni decentrate, per le opere programmate dal 19.04.2016 Decreto Leg.vo n.50.
A TUTT’OGGI NON SI POSSONO PAGARE GLI INCENTIVI con il rischio di prescrizione dei contributi, come da circolare INPS n. 94 del 31.05.2017 ( vedasi anche nota 49518 del 30.10.2017 MIT e Legge n. 335 dell’ 8.8.1995 che prescrive nel termine quinquennale il versamento INPS dovuto dall’ Amministrazione.
Per molti incentivi non pagati il rischio di prescrizione, tra perenzioni, reiscrizioni e regolamenti ancora in alto mare, è elevato.
Sarebbe opportuno, vista la pochezza dei fondi che il nostro MIT dispone ed il notevole carico di lavoro che molti Provveditorati subiscono, specie per le opere in convenzione con le altre amministrazioni, disporre in linea generale, quindi su indicazioni del Dipartimento, l’inclusione nei quadri economici di progetto, tra le spese a disposizione dell’ amministrazione, le spese per ore di lavoro straordinario che i funzionari prestati alle attività andrebbero a consuntivo a pagarsi.
E’ impensabile poter gestire tutte le attività connesse alla gestione dei lavori (progettazione, Direzione Lavori RUP ecc…) senza avere riconosciuto NULLA o quasi.
Si ritiene che non sia corretto caricare di un’enormità di responsabilità legate alla professione, lasciando al buon senso di ognuno, poichè coinvolti per responsabilità dirette, civili e penali, nelle attività di Progettisti, Direttore dei Lavori, RUP, Coordinatori per la sicurezza nei cantieri ecc., la cura e soprattutto il tempo da dedicare alle dovute e necessarie incombenze che le attività richiedono.
In merito alla bozza del regolamento per la ripartizione dell’incentivo mi sembra opportuno evidenziare alcune criticità:
- appare molto esigua la percentuale destinata all’ UFFICIO DIREZIONE LAVORI (direttore operativo e ispettori di cantiere) posta tra il 5 – 10% dell’80% del 2% dell’ importo a base di gara, poiché spesso sono interessate più figure nell’ ambito di ogni attività, quindi la percentuale si ridurrebbe davvero al minimo. (tra l’altro queste figure svolgono un ruolo di responsabilità importante all’interno del processo produttivo di un cantiere). ANDREBBE ASSOLUTAMENTE PORTATA TRA IL 11-15%
- manca proprio la figura del coordinatore per la sicurezza in fase di Direzione dei lavori che potrebbe attestarsi in una percentuale tra il 10 e 15% viste le enormi responsabilità che tale figura assume. Tale figura è da inserire nell’ Ufficio di Direzione lavori qualora fosse necessaria l’attività di coordinamento per la sicurezza e, in mancanza, la quota percentuale potrebbe essere assorbita dalle altre figure dell’ ufficio di direzione lavori.
- è da chiarire quando non è necessario il collaudo statico dell’ opera (spesso per interventi manutentivi) la percentuale prevista tra il 10-12%, che potrebbe essere riportata nella misura del 8/10%, a chi deve essere destinata.
- appare eccessiva la percentuale destinata alla voce Collaboratori del RUP attestata tra il 7/10%, potrebbe essere tra il 5/7%.
RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI | ||||||||
RUP | 15,00% | 23,00% | ||||||
Collaboratori del RUP | 5,00% | 7,00% | ||||||
Direttore dei Lavori | 20,00% | 25,00% | ||||||
Ufficio Direzione Lavori | Direttore operativo | 6,00% | 8,00% | |||||
Ispettore di cantiere | 5,00% | 7,00% | ||||||
Direttore operativo con funz. di coord. Sicur | 10,00% | 15,00% | ||||||
Collaudatore tecnamm. | 8,00% | 12,00% | ||||||
Collaudatore statico | 8,00% | 12,00% | ||||||
Verifica del progetto | 5,00% | 7,00% | ||||||
Programmazione della spesa per investimenti | 3,00% | 5,00% | ||||||
Predisposizione e controllo delle procedure di bando | 3,00% | 5,00% |
- sarebbe da eliminare l’ art. 2 comma3 ” restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi…..di importo inferiore a 40.000 euro” – non mi sembra che il D.lgs. 50/2016 si affermi su tale principio.